Cosa dice la legge riguardo il contratto ospite pagante?
La nostra realtà quotidiana è determinata ormai da fattori come flessibilità, spostamenti e dinamicità. Per lavoro o per piacere ci si sposta molto e capita spesso di ospitare un parente o un amico, anche per lunghi periodi. In questo caso, come ci si deve comportare? Si deve stipulare un contratto ospite pagante?
La legge non dice nulla a proposito ma si esprime sulla sublocazione. L’art 1594 del Codice Civile prevede al co.1 che il conduttore possa sublocare l’abitazione, a patto che le parti non abbiano stabilito diversamente. Per quanto riguarda un immobile ad uso abitativo, la L n.392 del 1978 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), stabilisce che la sublocazione può avvenire solo previo consenso del locatore, mentre quella parziale, salvo patto contrario, rientra nella facoltà del conduttore che però è obbligato tramite raccomandata a comunicare al locatore l’identità del sub-conduttore, la durata del contratto e i vani oggetto della sublocazione.
L’ospitalità invece, secondo la più recente giurisprudenza, va sempre ammessa e le clausole che prevedono il contrario sono nulle in quanto non rispettano il principio della solidarietà sociale che trova fondamento nella nostra Costituzione. L’art 2 della Carta Costituzionale tutela i diritti inviolabili della persona prevedendo “i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Nulla che vieta “l’ospitalità temporanea di persone estranee al nucleo anagrafico”, come sancito nel 2009 dalla sentenza n.14343 della Corte di Cassazione che ha quindi escluso l’equivalenza tra ospitalità protratta e sublocazione.
Come può tutelarsi il proprietario che ospita qualcuno per un lungo periodo?
Che si tratti di genitori che concedono ai figli la possibilità di soggiornare in un immobile di loro proprietà o una situazione tra amici, in entrambi i casi i proprietari vogliono essere in qualche modo tutelati. Come abbiamo detto, non esiste un contratto ospite pagante: la forma giuridica migliore in questi casi è il comodato d’uso gratuito che tutela entrambe le parti e formalizza rapporti di cortesia.
Un comodato non prevede un corrispettivo, altrimenti assumerebbe la natura di contratto di locazione, si tratta invece di un contratto a titolo gratuito (articolo 1803, comma 2, codice civile) e in forma libera, ai sensi dell’art. 1350 del codice civile. Può essere pertanto gestito come una scrittura privata in cui si specificano la durata, l’utilizzo del bene, le spese a carico del comodatario che possono essere, ad esempio, utenze e condominio. Tale contratto in forma scritta deve essere regolarmente registrato. Il comodatario è obbligato a restituire l’immobile alla scadenza concordata, ma il proprietario può richiedere la restituzione immediata del suo bene nel caso in cui sopraggiunga un urgente bisogno.