Tutto quello che c’è da sapere sulla tassa di soggiorno Roma
La tassa di soggiorno è stata introdotta dalla legge sul federalismo fiscale municipale del 3 marzo 2011, in base a quanto disposto dall’art.4 del D.lgs n.23 del 14 marzo 2011 che ha disposto per i comuni turistici la possibilità di richiedere ai turisti il pagamento di una tassa per soggiornare nelle strutture alberghiere presenti sul loro territorio. L’importo della tassa varia da Comune a Comune in una cifra variabile tra 1 e 5 euro. Tale contributo viene prelevato direttamente dalla struttura ricettizia e si paga in base ai giorni di pernottamento. I comuni possono però decidere in autonomia la durata dei giorni per i quali il turista è tenuto a pagare. Scopo della tassa di soggiorno è quello di finanziare interventi in materia turistica.
Come funziona la tassa di soggiorno a Roma?
Il contributo di soggiorno nella città di Roma è stato introdotto a decorrere del 1 gennaio 2011 con deliberazione n.38 dell’Assemblea capitolina del 22/12/2010. È poi intervenuto un nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno a Roma disposto dall’Assemblea Capitolina con la deliberazione n.32 del 30 marzo 2018 che ha introdotto varie novità come il contributo di soggiorno alle locazioni brevi, l’ampliamento dei soggetti esenti, il riconoscimento per il gestore della struttura ricettizia della qualifica di agente contabile.
Il caso delle locazioni brevi
A differenza di quanto avveniva in passato è stato esteso l’obbligo della tassa di soggiorno anche alle forme di ospitalità che prevedono la formula delle locazioni per brevi periodi, ad esempio case vacanze e B&B.
Sono tenuti al pagamento del contributo di soggiorno tutti gli ospiti non residenti nella Capitale che risiedono in appartamenti privati e negli alloggi ad uso turistico che vengono locati con la formula dell’affitto breve, quindi per non più di 30 notti. L’importo della tassa è pari a 3,50 euro a persona e per ogni pernottamento e si applica per i primi 10 giorni, poi non viene richiesto più nulla. La persona che incassa la locazione (il locatore, il sublocatore o il comodatario) oppure il responsabile che interviene nella transazione del pagamento (il gestore di un portale o un intermediario immobiliare) è tenuto a rilasciare all’ospite una ricevuta in cui registra il numero dei suoi pernottamenti e l’avvenuto pagamento della tassa di soggiorno a Roma.
Esenzioni e obbligo di comunicazione al Comune
Sono previste delle esenzioni dal pagamento del contributo per particolari categorie di persone, ad esempio per i minori di 10 anni o per coloro che arrivano in città per assistere dei parenti ricoverati.
I responsabili che incassano il contributo di soggiorno sono tenuti a presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale in cui viene specificato il numero degli ospiti, compresi quelli esenti dal pagamento, e il periodo di pernottamento. Tale comunicazione va presentata anche in caso di assenza di ospiti con scadenza il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre, gennaio dell’anno successivo. Tali scadenze valgono anche per il versamento dei contributi.
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